Consiglio di Istituto
(Fonte ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "AMALDI-NEVIO" Santa Maria Capua Vetere – Caserta)
Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19: - otto rappresentanti del personale docente - due rappresentanti del personale A.T.A. - quattro rappresentanti dei genitori - quattro rappresentanti degli alunni Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale.
Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” (art. 10). In particolare il C.d.I.:
- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO della scuola
- delibera il PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
- delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell’istituto
- stabilisce i criteri generali in merito a:
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola;
- attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);
- partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;
- organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio; e) Definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL POF elaborato dal Collegio Docenti (DPR 275/99);
- adotta il P.O.F.
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti alle classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe
- stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva. Su tematiche particolarmente complesse è possibile costituire una Commissione Mista.
La Giunta Esecutiva è un organo tra i cui compiti vi è, ad esempio, quello di controllare la corretta applicazione delle delibere del C.d.I.; inoltre, deve essere bene informata sulle esigenze della scuola e saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre al servizio del Consiglio. La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni e negli istituti di istruzione secondaria superiore è composta da: un genitore, uno studente, un insegnante, un rappresentante del personale A.T.A. Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta. È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del Consiglio d’Istituto, formalmente come uditore.
La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al C.d.I. il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri. Può avere competenze riguardo i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni: le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, secondo procedure definite dal Regolamento. La Giunta predispone l’O.d.G. del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti e dalle Assemblee dei Genitori. Rispetto alle proposte della Giunta, organo esecutivo, il Consiglio, organo deliberante, ha comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle proposte fatte dalla Giunta. Il genitore che partecipa alla giunta dovrebbe avere una particolare sensibilità e formazione per portare istanze e proposte dei genitori, per chiedere approfondimenti e documenti su temi complessi, per comunicare gli argomenti in preparazione, per non accontentarsi di un lavoro delegato al Dirigente o alla Segreteria.
Il Verbale
I verbali dei Collegi docenti, dei Consigli di classe o del Consiglio di Istituto, sono atti giuridici che per prassi, ormai consolidata, possono essere legittimamente pubblicati anche qualche giorno dopo della seduta collegiale e approvati alla seduta successiva.
Il verbale di un organo collegiale, per essere dichiarato documento giuridicamente valido, deve essere approvato dall’Organo, per cui fino a che esso non è approvato nella seduta successiva, è inefficace, così come affermato dal Consiglio di Stato – Sez. V – decisione 3/4/1964 n. 407.
Per quanto riguarda l’impugnabilità del verbale sostiene il Consiglio di Stato – Sez. IV – decisione 27/10/1965 sentenza n. 600: “Le eccezioni sulla verità dei fatti attestati nel verbale relativo alla seduta di un Organo Collegiale debbono essere sollevate davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nella forma di querela di falso“. La trascrizione del verbale è fatta dal Segretario del Consiglio secondo le disposizioni del Presidente.
Il verbale della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, come sentenziato dal T.A.R. Lazio – Sez. I – del 9/7/1980 n. 782, ma è un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; peraltro, essendo la verbalizzazione null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è neppure nell’atto.
Il Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 344 del 25 gennaio 2003 afferma che il verbale, anche se volto a riprodurre l’attività di un organo collegiale, non è un atto collegiale, ma solo il documento che attesta il contenuto di una volontà collegiale. La non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute.
Il Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6208 dell’11 dicembre 2001, afferma che la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario, prima della sua approvazione, serve a far fede di quanto deliberato nella seduta, la cui verbalizzazione, per prassi normale, è approvata nella seduta successiva. Tale approvazione garantisce che il verbale, sottoscritto dal solo Presidente e dal Segretario, risponda esattamente a quanto deliberato.
Possiamo affermare che un verbale di un Consiglio di classe può essere redatto con calma anche qualche giorno dopo lo stesso Consiglio, sulla base degli appunti raccolti dal Segretario durante la seduta. Il verbale deve essere redatto dal Segretario seguendo le indicazioni date e dovute del Presidente del Consiglio di classe. L’approvazione del verbale per prassi normale, come si evince anche dalla su citata sentenza del Consiglio di Stato dell’11 dicembre 2001, avviene all’apertura della seduta successiva. Ovviamente il verbale del Consiglio di classe, una volta redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, deve essere incollato nel registro dei verbali della classe. La sua approvazione può avvenire all’unanimità o a maggioranza, con dichiarazioni motivate di chi non dovesse approvare. Le eccezioni di verità riscontrate a verbale non possono essere corrette o modificate, ma debbono essere sollevate, da chi le contesta, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nella forma di querela di falso.
Fonte Tecnica della Scuola
Anno scolastico 2022/2023
Verbale n. 020 del 22.12.2022
Verbale n. 019 del 05.12.2022
Verbale n. 018 del 07.10.2022
Anno scolastico 2021/2022
Verbale n. 017 del 23.06.2022
Verbale n. 016 del 23.05.2022
Verbale n. 015 del 29.04.2022
Verbale n. 014 del 15.02.2022
Verbale n. 013 del 18.01.2022
Verbale n. 012 del 10.01.2022
Verbale n. 011 del 18.11.2021
Verbale n. 010 del 25.10.2021
Verbale n. 009 del 08.09.2021