Accesso agli atti amministrativi
Diritto di accesso agli atti amministrativi
Il diritto di accesso agli atti rappresenta una delle principali estrinsecazioni del criterio di trasparenza che, unitamente a quelli di economicità, efficacia e pubblicità, deve reggere l'attività amministrativa.
Esso consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti rispetto all'agire della P.A. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla legge 241/90 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, che gli dedica gli articoli da 22 a 28.
L'articolo 22, in particolare, specifica tra le altre cose che l'accesso, "attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".
Chi può esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi
È sempre l'articolo 22 della legge 241/90 a specificare anche quali sono i soggetti che possono esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi, ovverosia i soggetti interessati. Si tratta, in particolare, di "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
A questo proposito occorre precisare che è documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti che sono formati o che sono comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Chiarito quali sono i soggetti titolari del diritto di accesso agli atti amministrativi, vediamo ora quali sono i soggetti che, invece, sono obbligati a consentire l'esercizio di tale diritto.
La norma di riferimento, questa volta, è quella di cui all'articolo 23 della legge 241/90, che specifica che il diritto di accesso si esercita nei confronti:
delle pubbliche amministrazioni,
- delle aziende autonome e speciali,
- degli enti pubblici,
- dei gestori di pubblici servizi.
Nei confronti delle Autorità di garanzia e vigilanza, invece, il diritto di accesso si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Accesso agli atti amministrativi: limiti ed esclusioni
In alcuni casi, il diritto di accesso agli atti amministrativi è escluso o può essere limitato.
Ad esempio, l'accesso è escluso nei procedimenti tributari e, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi.
In altre ipotesi l'accesso può invece essere escluso con regolamento del Governo, come ad esempio quando può arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.
Resta comunque fermo il fatto che l'accesso va sempre garantito se risulta necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente
Come si esercita il diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata rivolta all'amministrazione che ha formato il documento per esaminarlo o estrarne copia. La P.A., nel caso in cui ritenga di non dover accogliere la richiesta, può respingerla se la stessa ha ad oggetto documenti esclusi dal diritto di accesso, limitarla in riferimento ad alcuni dei documenti richiesti e differirla laddove la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Se decorrono inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta.
Ricorsi contro il diniego di accesso
La legge n.15/2005 ha introdotto novità per quanto riguarda i ricorsi contro le determinazioni amministrative sull'accesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale al TAR, stato inserito l'istituto del riesame da parte del difensore civico competente per ambito territoriale.
Il richiedente può chiedere a tale soggetto che sia riesaminata la richiesta di accesso.
Nel caso di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato il ricorso per riesame è fatto alla commissione per l'accesso agli atti amministrativi (istituita presso al Presidenza de Consiglio dei Ministri).
L'art.25 dispone il necessario coordinamento con la normativa in maniera di privacy e delinea il rapporto tra Commissione per l'accesso e Garante per la protezione dei dati personali.
L'art.25, co.4 prevede infatti che, "se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso".
Diritto di accesso e FOIA
Il d. lgs. n. 97/2016, noto come FOIA, ha introdotto nel nostro ordinamento l’accesso civico, che è un nuovo strumento che si affianca al diritto di accesso agli atti e rafforza le garanzie di trasparenza dell'azione amministrativa.
Esso si distingue in accesso civico semplice (che dà a chiunque il diritto di richiedere alla PA documenti, informazioni e dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione) e accesso civico generalizzato (che permette a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla tutela di interessi giuridicamente rilevanti). Nessuno dei due necessita dell'indicazione di motivazioni alla base della richiesta.
Qui di seguito troverete il regolamento adottato dal nostro Istituto per regolamentare l'accesso agli atti e tutta la modulistica che sarà utilizzata nell'arco dell'intero processo.